Bonus Natale 2024 ampliato: ecco la nuova norma

Bonus Natale 2024 ampliato: ecco la nuova norma

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 14 novembre 2024, n. 167, si assiste all’ampliamento della platea dei lavoratori dipendenti beneficiari del Bonus Natale.

L’articolo 2 del nuovo decreto amplia la platea dei beneficiari, includendo anche i lavoratori privi di coniuge a carico. 

Si introduce però il vincolo che un solo componente del nucleo familiare possa ricevere l’importo aggiuntivo previsto con la tredicesima mensilità. La modifica interessa in particolare il comma 1, riformulando il requisito relativo alla condizione familiare (lett. b), che ora prevede:

  1. Presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato.
  2. Secondo l’art. 12, comma 2 del TUIR, un familiare è considerato fiscalmente a carico se il reddito complessivo non supera 2.840,51 euro (4.000 euro per figli di età fino a 24 anni).

La normativa precedente invece subordinava il diritto al bonus alla presenza congiunta di:

  • Coniuge non separato e almeno un figlio fiscalmente a carico;
  • In alternativa, un figlio fiscalmente a carico appartenente a un nucleo monogenitoriale.

Grazie alla nuova disposizione, l’indennità non è più condizionata alla presenza di un coniuge a carico.

Il DL 167/2024 introduce anche  il comma 2-bis, che specifica che l’indennità non può essere percepita da entrambi i membri di una coppia (coniugati o conviventi). In caso di requisiti soddisfatti da entrambi i lavoratori, il bonus spetta a uno solo.

Modificato anche il comma 4, che disciplina la modalità di richiesta dell’indennità. I lavoratori dovranno ora indicare nel modulo di richiesta il codice fiscale del coniuge, del convivente e dei  figli.

Permangono inalterati gli ulteriori requisiti già indicati  nella circolare n. 19/2024 dell’Agenzia delle Entrate:

  • Reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
  • Imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente superiore alla detrazione spettante (art. 13, comma 1, TUIR).
  • L’importo del bonus resta fissato a 100 euro, non soggetto a tassazione, e proporzionato ai giorni di lavoro effettivo nel 2024. Non è prevista una riduzione per i contratti part-time.

Nessuna modifica invece  sulle modalità di erogazione che potrà avvenire 

  • Direttamente in busta paga con la tredicesima mensilità;
  • In alternativa, tramite dichiarazione dei redditi.

Alla luce delle modifiche normative intervenute, si rende opportuno, da parte dei lavoratori dipendenti, valutare la sussistenza del diritto al bonus e, nel caso di spettanza, farne richiesta al proprio datore di lavoro. Eventuali richieste già presentate in forza dei previgenti requisiti familiari previsti (coniuge e almeno un figlio a carico) sono da ritenersi validamente acquisite.

Queste disposizioni ampliano la portata del bonus e semplificano l’accesso per un numero maggiore di lavoratori dipendenti, (4,6 milioni stimati)  rispettando al contempo la necessità di evitare duplicazioni nel medesimo nucleo familiare.

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