Liquidazioni Periodiche Iva: in scadenza la comunicazione III trimestre

Liquidazioni Periodiche Iva: in scadenza la comunicazione III trimestre

Come di consueto, il termine per l’invio dei dati è fissato alla fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, ovvero entro il 30 novembre 2023.

Nel caso in cui il contribuente avesse già inviato la comunicazione prima del termine della scadenza fissata e si fosse accorto di aver commesso degli errori/omissioni, potrà inviare (entro lo stesso termine di scadenza) una nuova comunicazione senza incorrere in sanzioni, in quanto la comunicazione “correttiva” andrà a sostituire la precedente. Al contrario, se tale situazione dovesse presentarsi una volta superato il termine di scadenza previsto, il contribuente dovrà procedere alla regolarizzazione attraverso l’istituto del ravvedimento operoso.

Tuttavia si ricordi che, nel caso in cui ci siano state variazioni ai fini IVA, non comunicate mediante Liquidazioni Periodiche correttiva o integrativa, il contribuente potrà sempre ricorrere all’utilizzo del Quadro VH in sede di Dichiarazione IVA Annuale.

Le Comunicazioni dei dati relativi alle liquidazioni periodiche IVA, prescindono dalla periodicità di versamento (mensile o trimestrale) e deve essere presentata tramite il Modello LI.PE esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.

L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con l’applicazione di una sanzione amministrativa che va da 500 a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà (da 250 a 1.000 euro) qualora, entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria il soggetto passivo IVA presenti la trasmissione della LIPE in precedenza non presentata o presentata in modo errato.

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